Questa traduzione è fornita solo a titolo informativo. Fa fede esclusivamente la versione francese, accessibile tramite il selettore della lingua in alto nella pagina.
- Citare il fotografo è obbligatorio secondo la legge francese: articolo L.121-1 del Codice francese della proprietà intellettuale (CPI).
Chi diffonde le immagini è tenuto a citare l’autore con la seguente dicitura: “Foto: Gabriel GORGI”. - Potete ritagliare le foto («cropping») secondo le vostre esigenze o eliminare completamente i colori per ottenere foto in bianco e nero. È vietato manipolare i colori (ad es. filtri Instagram).
- È vietato modificare o eliminare le informazioni EXIF presenti nelle foto JPG.
- Le foto ospitate nella pagina «Accesso clienti» vengono eliminate due mesi dopo la loro pubblicazione sul sito.
- Alla firma del preventivo è dovuto un acconto non rimborsabile del 40%.
Se non vi presentate alla sessione o decidete di annullarla, l’acconto non sarà rimborsato. Potrete tuttavia riprogrammare una nuova sessione utilizzando l’acconto versato.
Tutte le spese sostenute per la sessione annullata vi saranno fatturate dietro presentazione delle relative fatture. - Il diritto di distribuzione delle fotografie è concesso per tutte le immagini consegnate, per una durata di dieci (10) anni, su tutti i supporti e a livello internazionale, ad eccezione degli usi commerciali come la pubblicità o l’illustrazione di copertine di libri.
- Per le sessioni di team, possiamo adeguare il numero di persone fotografate rispetto al preventivo iniziale. L’adeguamento può avvenire al rialzo. Tuttavia, qualsiasi riduzione del numero di persone fatturate è limitata a un massimo del 10% rispetto al numero iniziale indicato nel preventivo.
NB: Queste condizioni possono essere modificate caso per caso.
SPIEGAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
INFORMAZIONI GIURIDICHE
La fotografia, come ogni creazione intellettuale, non è un bene come gli altri (art. L. 111-3 del CPI). La proprietà materiale del supporto si distingue dalla proprietà immateriale dell’opera (i diritti che ne regolano lo sfruttamento).
Tutela per il solo fatto della creazione
Non è richiesta alcuna formalità specifica (deposito…) perché un’opera sia tutelata. L’opera gode della protezione del diritto d’autore per il solo fatto della sua creazione (art. L. 111-1 del CPI).
Diritti degli autori
Le opere dell’ingegno conferiscono al loro autore due tipi di diritti (art. L.111-1 del CPI):
– I diritti patrimoniali, di natura economica, derivanti dallo sfruttamento dell’opera (art. L.122-1 e ss. del CPI)
– I diritti morali, che tutelano il legame simbolico, una sorta di cordone ombelicale, che unisce l’autore alla sua opera (art. L.121-1 e ss. del CPI).
I diritti morali
«L’autore ha diritto al rispetto del suo nome, della sua qualità di autore e della sua opera.» (art. L.121-1 del CPI).
Il diritto morale dell’autore ha lo scopo di tutelare il legame privilegiato tra l’autore e la sua opera. È un diritto della personalità che è «perpetuo, inalienabile e imprescrittibile».
La mancata indicazione del credito fotografico, la dicitura «DR», la denominazione commerciale «royalty free», il fotomontaggio o lo snaturamento di una fotografia senza il consenso dell’autore sono violazioni del diritto d’autore inammissibili.
Secondo una giurisprudenza costante, il diritto morale è di ordine pubblico. Ciò significa che non vi si può derogare. Autori e utilizzatori devono rispettare queste disposizioni nei loro accordi (contratti), pena la nullità della clausola contestata.
I diritti patrimoniali
Il diritto patrimoniale regola lo sfruttamento dell’opera (art. L.122-1 e ss. del CPI). Spetta esclusivamente al fotografo nel momento in cui crea un’opera, e non a chi la commissiona.
Il diritto patrimoniale comprende due aspetti:
– Il diritto di rappresentazione richiede l’autorizzazione scritta dell’autore per la comunicazione dell’opera al pubblico (mostra, televisione, Internet…); nessun uso pubblico è consentito senza il consenso dell’autore.
– Il diritto di riproduzione richiede anch’esso l’autorizzazione scritta dell’autore per qualsiasi fissazione dell’opera su un supporto che ne consenta la comunicazione al pubblico (editoria, affissione, delimitazione di una cessione di diritti).
La cessione di diritti è l’autorizzazione scritta dell’autore a sfruttare la sua opera a condizioni determinate. È una sorta di locazione di un’opera che resta di proprietà del suo autore, ma il cui sfruttamento viene da lui consentito dietro compenso.
La legge impone che le cessioni di diritti siano rigorosamente e chiaramente delimitate quanto a estensione, destinazione, luogo e durata, e che ciascuno dei diritti ceduti sia oggetto di una menzione distinta (art. L.131-3 del CPI).
La ratio di questa disposizione è rafforzare l’idea che l’autore dispone di un diritto esclusivo di sfruttamento sulla propria opera e deve sempre poterne controllare l’uso.
I contratti che prevedono una cessione di diritti per tutte le modalità di sfruttamento, tutti i supporti, in perpetuo e per il mondo intero non sono conformi al CPI. Infatti non definiscono chiaramente il numero di copie della pubblicazione o di affissioni e non delimitano né la durata, né il territorio, né la destinazione dello sfruttamento.
L’art. L.131-3 del CPI è una norma imperativa a cui non si può derogare. Inoltre, in caso di controversia, il giudice interpreta queste clausole in senso restrittivo a favore dell’autore. Tutto ciò che non è espressamente ceduto dall’autore resta di sua proprietà.
La nozione di «royalty free» non esiste nel diritto francese. Questa denominazione è manifestamente contraria al Codice francese della proprietà intellettuale (articoli L.111-1, L.121-1, L.131-3).
Lo sfruttamento di un’opera senza l’autorizzazione del suo autore costituisce un atto di contraffazione sanzionabile in sede civile (articoli L.122-4, L.335-2 e L.335-3 del CPI). L’autore ha quindi diritto di chiedere il risarcimento del danno morale e patrimoniale subito.
Lo snaturamento dell’opera
Alcuni utilizzatori si permettono di snaturare l’opera dell’autore con fotomontaggi o modifiche senza averne chiesto l’autorizzazione espressa. Questa pratica non è conforme all’art. L.121-1 del CPI sul diritto morale dell’autore, secondo cui «l’autore ha diritto al rispetto del suo nome, della sua qualità di autore e della sua opera».
Mancata indicazione dell’autore
Accade spesso che opere vengano diffuse senza che il nome dell’autore sia indicato. Queste pratiche sono illegali ai sensi dell’art. L.121-1 del CPI.
Sotto molte fotografie pubblicate sulla stampa compare la dicitura «DR» (Droits Réservés, diritti riservati). Questa pratica, tutt’altro che marginale, è manifestamente illegale alla luce del diritto morale dell’autore e del monopolio di sfruttamento di cui gode.
Va ricordato che le opere di cui non si conosce l’autore («opere orfane») non possono in alcun modo essere sfruttate senza il consenso dell’autore.
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Questa spiegazione è stata fornita dall’Union des Photographes Professionnels (UPP).